Art. 123 TUSG Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 79, comma 3, può essere concesso un termine non superiore a due mesi.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.