Art. 119 TUSG Equiparazione dello straniero e dell’apolide

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.