Art. 116 TUSG Liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di ufficio

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.

2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.