Art. 23 TUSP Clausola di salvaguardia
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all’art. 23:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.