Art. 7 T.U. Sicurezza Comitati regionali di coordinamento

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’articolo 5 e con la Commissione di cui all’articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

1-bis. Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Testo in vigore dal 22 ottobre 2021

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.