Art. 57 T.U. Sicurezza Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. I proggettisti che violano il rispetto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.