Art. 54 T.U. Sicurezza Comunicazioni e trasmissione della documentazione
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.