Art. 44 T.U. Sicurezza Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.