Art. 286-septies T.U. Sicurezza Sanzioni

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286-quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 286-sexies.

Testo in vigore dal 25 marzo 2014

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.