Art. 267 T.U. Sicurezza Definizioni

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.