Art. 22 T.U. Sicurezza Obblighi dei progettisti
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.