Art. 186 T.U. Sicurezza Cartella sanitaria e di rischio
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.