Art. 158 T.U. Sicurezza Sanzioni per i coordinatori

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1;

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

Testo in vigore dal 20 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.