Art. 156 T.U. Sicurezza Verifiche
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.