Art. 107 T.U. Sicurezza Definizioni
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.