Art. 107 T.U. Sicurezza Definizioni

Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Testo in vigore dal 15 maggio 2008

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.