Art. 102 T.U. Sicurezza Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Testo unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
1. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.