Art. 8 TUPI Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli

Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(Art. 9 del d.lgs n.29 del 1993)

1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinchè la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all’articolo 70, comma 4, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.

Testo in vigore dal 24 maggio 2001

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.