Art. 60-quinquies TUPI Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative

Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 7 luglio 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.