Art. 37 TUPI Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici

Testo unico pubblico impiego – D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

(Art.36-ter del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall’art.13 del d.lgs n.387 del 1998)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, prevedono l’accertamento della conoscenza dell’usa delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica.

Testo in vigore dal 22 giugno 2017

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.