Art. 29 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 28 T. U. 1926)

1. Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.

3. I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.