Art. 29 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 28 T. U. 1926)
1. Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.
3. I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.