Art. 25 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 24 T. U. 1926)

1. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire cinquecento.(21)

Testo in vigore dal 24 marzo 1957

Note di aggiornamento

Aggiornamento (21)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 18 marzo 1957, n. 45 (in G.U. 1ª s.s. 23/03/1957, n. 77) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale della norma contenuta nell’art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l’obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all’art. 17 della Costituzione”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.