Art. 131 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 132 T. U. 1926)
1. Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.