Art. 112 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 112 e 113 T. U. 1926)
1. È vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell’Autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto o che illustrano l’impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.(40)
2. È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.
3. L’autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.(13)(42)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (13)
Il Regio D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 561, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale le disposizioni contenute nel comma terzo del presente articolo.
Aggiornamento (40)
La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 marzo 1971, n. 49 (in G.U. 1ª s.s. 24/03/1971, n. 74) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 112, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773), limitatamente alle parole: ”a impedire la procreazione“”.
Aggiornamento (42)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 199 (in G.U. 1ª s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l’illegittimità “costituzionale dell’art. 112 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e lesive del sentimento nazionale”.