Art. 8 T.U. Postale Tariffe per i servizi postali, di bancoposta... internazionali

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.
Comma soppresso dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.