Art. 71 T.U. Postale Trasporto obbligatorio di effetti postali

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l’obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
L’Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l’impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l’obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L’Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

Testo in vigore dal 4 maggio 1973

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.