Art. 20 T.U. Postale Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

Testo unico postale e delle telecomunicazioni – D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156

1. Il reclamo per oggetti o somme affidati all’Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l’azione giudiziaria contro l’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta... regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l’Amministrazione non abbia provveduto.
L’azione stessa si prescrive in tre anni. (18)

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.”

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.