Art. 72 TUSMA Disposizioni finanziarie

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all’Autorità, dopo il comma 66-bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:
«66-ter. L’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l’Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l’entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione, risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».

Testo in vigore dal 25 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.