Art. 64 TUSMA Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

2. L’amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all’aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 63, comma 21, lettera g).
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L’amministratore delegato non risponde dell’inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.