Art. 53 TUSMA Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Testo in vigore dal 2 maggio 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.