Art. 47 TUSMA Disposizioni sulle televendite

Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208

1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignità umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalità, offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell’ambiente. È vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina.

2. La televendita, fermo restando quanto previsto all’art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all’autopromozione non si applicano l’articolo 44, commi da 1 a 7, l’articolo 45, comma 2, e l’articolo 52.

Testo in vigore dal 25 dicembre 2021

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.