Art. 15 TUSMA Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri
Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208
1. L’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall’Autorità.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi e di dati dal regolamento adottato dall’Autorità.
3. Per i fornitori di servizi media audiovisivi e di dati in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.