Art. 13-bis TUSMA Autorizzazione per operatore di rete su frequenze terrestri
Testo unico dei servizi di media audiovisivi – D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208
1. L’autorizzazione per l’attività di operatore di rete, televisiva o radiofonica, in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste con regolamento adottato dall’Autorità.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall’Autorità.