Art. 73 T.U. Maternità Indennità in caso di interruzione della gravidanza

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)

1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.

Testo in vigore dal 28 maggio 2003

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.