Art. 69 T.U. Maternità Congedo parentale

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente Capo, genitori di bambini nati a decorrere dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all’articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e iltrattamento previdenziale di cui all’articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Testo in vigore dal 13 agosto 2022

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.