Art. 36 T.U. Maternità Adozioni e affidamenti

Testo unico tutela della maternità e della paternità – D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.(33)(35)

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia.(33)(35)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto:
- (con l’art. 26, comma 2) che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo;
- (con l’art. 26, comma 3) che “Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria”;
- (con l’art. 26, comma 4) che “Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Aggiornamento (35)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugmo 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l’art. 43, comma 2) che “I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.