Art. 389 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. È fatta, salva l’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385, relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e presso l’Alto commissariato di Napoli.