Art. 309 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’esercizio del baliatico è subordinato ad autorizzazione del podestà, che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non è affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva.
L’autorità sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma.
Il podestà revoca l’autorizzazione concessa, quando è accertato che la balia autorizzata è affetta da una delle malattie suddette.
Il contravventore alle disposizioni del primo comma è punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.