Art. 265-bis TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nessuno può importare, detenere, alienare, senza autorizzazione del Ministro per la sanità, i virus e gli altri microorganismi agenti eziologici delle malattie indicate nel precedente articolo 265. La produzione dei virus dell’afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è riservata allo Stato che può demandarla agli enti vigilati dal Ministero della sanità.
Il contravventore alle disposizioni del precedente comma, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l’ammenda da lire 100.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva, con l’arresto da 1 a 3 mesi e con l’ammenda da lire 300.000 a lire 500.000.
Chiunque ottenga una delle autorizzazioni di cui al primo comma deve osservare le prescrizioni che il Ministro per la sanità ritenga di imporgli ai fini della profilassi delle epizoozie. In caso di inosservanza il Ministro può revocare l’autorizzazione.