Art. 252 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Sono escluse dal divieto di cui nell’articolo precedente:
a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall’etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall’etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze;
b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.