Art. 252 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Sono escluse dal divieto di cui nell’articolo precedente:
a) le piccolissime quantità di alcool metilico e di altri alcool diversi dall’etilico, naturalmente contenute in alcune bevande alcooliche e dovute ai processi di fabbricazione delle bevande stesse come le acquaviti e prodotti similari. La quantità di alcool metilico o di altri alcool diversi dall’etilico che può essere tollerata in questi prodotti, è stabilita dal Ministro per l’interno, di concerto con quello per le finanze;
b) le soluzioni di formaldeide e le preparazioni che contengono formaldeide, limitatamente alla quantità di alcool metilico proveniente dalla soluzione di formaldeide impiegata.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.