Art. 231 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Per l’apertura degli alberghi, oltre l’autorizzazione prescritta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, anche l’autorizzazione del podestà, che la concede su parere favorevole dell’ufficiale sanitario.
Contro il provvedimento del podestà, è ammesso ricorso al prefetto che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è definitiva.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a mille.(4)

Testo in vigore dal 26 agosto 1939

Note di aggiornamento

Aggiornamento (4)

La L. 16 giugno 1939, n. 1112 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoratori, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.