Art. 18 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Consiglio provinciale di Sanità:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l’igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell’elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.