Art. 18 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Consiglio provinciale di Sanità:
1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l’igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;
2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;
3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;
5° provvede alla compilazione dell’elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.