Art. 147 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell’autorità, di pubblica sicurezza indicante il nome e cognome, l’arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l’esercizio dell’arte o della professione.
In ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all’autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la quanta delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell’acquirente.
Il contravventore e punito con l’ammenda da lire duecento a duemila. A detta pena può essere aggiunta la sospensione dall’esercizio della professione o dell’arte fino a tre mesi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.