Art. 100 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.
Chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell’ufficio comunale.(71)
Non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.(71)
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.(71)(84)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (71)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 3) l’abrogazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti di registrazione presso l’ufficio comunale del diploma di abilitazione all’esercizio della professione sanitaria.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Aggiornamento (84)
L’aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall’art. 29, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, è stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell’abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.