Art. 4 T.U. Incandidabilità Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia

Testo unico in materia di incandidabilità – D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall’articolo 1.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.