Art. 17 T.U. Incandidabilità Abrogazioni

Testo unico in materia di incandidabilità – D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
b) l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;
c) l’articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d) l’articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l’articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2013

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.