Art. 76 T.U. Giustizia Tributaria Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 28 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all’articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall’articolo 68, commi 1 e 3.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.