Art. 62 T.U. Giustizia Tributaria Luogo delle comunicazioni e notificazioni

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.