Art. 51 T.U. Giustizia Tributaria Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

1. L’astensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.

2. Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui all’articolo 139, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.

3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con l’integrazione di altro membro della stessa corte di giustizia tributaria designato dal suo presidente.

Testo in vigore dal 29 novembre 2024

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.