Art. 2 T.U. Giustizia Tributaria La giurisdizione tributaria

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992; articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari di cui al comma 1-bis e dai giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui al comma 2.

1-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i magistrati tributari in servizio secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica, i magistrati tributari sono inseriti nel ruolo unico secondo la maggiore anzianità anagrafica. Il ruolo unico nazionale dei magistrati tributari è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. Nel ruolo unico nazionale dei componenti delle Corti di giustizia tributaria, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico. I giudici tributari, salvo quanto previsto nel terzo periodo, sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle Corti di giustizia tributaria nominati a seguito di appositi bandi pubblicati a partire da quello del 3 agosto 2011, Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle Corti di giustizia tributaria sono inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

3. I magistrati tributari sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 5 a 8.

4. L’organico dei magistrati tributari è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado.

5. I punteggi di cui alla tabella C allegata al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Testo in vigore dal 26 agosto 2026

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.