Art. 19 T.U. Giustizia Tributaria Trattamento economico dei giudici tributari

Testo unico della giustizia tributaria – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175

(articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 2, comma 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell’apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l’intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell’ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all’articolo 43, comma 1.

4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui.

6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.(9)

Testo in vigore dal 26 agosto 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (9)

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 149, ha disposto (con l’art. 1, comma 2, lettera n)) che “dopo l’articolo 18-sexies, introdotto dalla lettera m) del presente comma, è inserita la seguente intestazione: «Sezione III - Trattamento economico»”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.